Dematerializzazione
dei Registri Vinicoli

Lo scorso 20 Marzo 2015 il MIPAAF ha pubblicato il Decreto n.293, rendendo note le disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo.



Soggetti interessati

  • Stabilimenti che detengono prodotti vitivinicoli
  • Stabilimenti e depositi che operano per conto terzi
  • Stabilimenti che producono e imbottigliano aceto di vino (secondo le indicazioni della Legge n.82 del 20 Febbraio 2006)


Termini di registrazione

  • Operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico (sia prima che dopo l'esecuzione)
  • Operazioni di produzione e detenzione di mosti e/o vini con titolo alcolometrico volumico inferiore all’8% (entro il giorno successivo dall'ottenimento del prodotto)
  • Le entrate (entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione)
  • Le uscite (entro il terzo giorno lavorativo successivo alla spedizione)
  • Le operazioni descritte nel REC CE 436/2009 Art 41 (entro il primo giorno lavorativo successivo alla loro elaborazione)
  • Le uscite dei prodotti elencati nel REG CE 436/2009 Art 43 (entro il primo giorno lavorativo successivo alla loro uscita)
  • L'utilizzazione dei prodotti elencati nell'Art 43 (il giorno stesso dell'operazione)
  • Le spedizioni di un prodotto vitivinicolo in recipienti fino a 5 litri (con periodicità mensile)


Deroghe

Sono esentati dal dover registrare i movimenti entro i suddetti termini:

  • I produttori che elaborano meno di 1000 hL annui di prodotto
  • Le aziende che utilizzano contabilità computerizzata
Per queste tipologie di aziende, i termini previsti dal decreto (con alcune distinzioni) sono estesi a 30 giorni. Per i piccoli produttori, i termini di presentazione delle dichiarazioni durante il periodo vendemmiale sono estesi a 30 giorni.